Cassazione  – sentenza n. 9686 – 26 maggio 2020

La questione affrontata dalla Cassazione trae origine dall’azione esecutiva intrapresa dalla ex moglie nei confronti dell’ex marito, per ottenere l’esproprio dell’immobile di quest’ultimo, ai fini del pagamento degli assegni di mantenimento non corrisposti. La Suprema Corte rigetta il ricorso della moglie ritenendo che possa essere opposto un controcredito idoneo a compensare il dovuto dall’ex marito.  In particolare, questi aveva opposto il credito derivante da un mutuo fondiario contratto da entrambi i coniugi, per il quale solo l’uomo aveva provveduto al pagamento.

Nell’affrontare la questione la Cassazione fa leva sulla distinzione tra le somme destinate al mantenimento della prole e quelle destinate al mantenimento della ex moglie, chiarendo che solo nel primo caso il credito ha natura alimentare in quanto “presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica” e non è compensabile, mentre nel secondo caso non vale lo stesso. Infatti, la Corte di Cassazione, riferendosi ad alcune pronunce della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 17 del 21/01/2000; Corte Cost. n. 1041 del 30/11/1988) esclude che il mantenimento dell’ex coniuge sia qualificabile come alimentare e afferma che esso “trova la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo matrimoniale e non nell’incapacità della persona che versa in stato di bisogno (…)”.

Dopo aver fatto riferimento ad adiuvandum alle precedenti statuizioni (Cass. Sez. U. 18287 del 11/07/2018; Cass. n. 17098 del 26/06/2019) che confermano la natura solidaristica dell’assegno di mantenimento, la Suprema Corte si sofferma sulle qualità del credito opponibile. La Cassazione in particolare ritiene che possa essere opposto in compensazione un credito certo e illiquido, purché di pronta liquidazione e di ammontare superiore al controcredito fondante l’esecuzione.