Cassazione – ordinanza n. 24853 del 5 dicembre 2016

 

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte si riferisce ad una separazione nella quale il Tribunale aveva stabilito un assegno di mantenimento a carico del marito di euro 300,00, da corrispondere mensilmente alla moglie, cifra poi modificata in euro 200,00, a seguito del ricorso in appello presentato dall’uomo.

La moglie, quindi, ricorreva in Cassazione e i Giudici della Suprema Corte rigettavano il ricorso, anche sotto il profilo della valutazione sulla redditività dell’immobile in cui vive il coniuge beneficiario dell’assegno, valutando che i Giudici di appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla donna, avevano ben valutato il fatto che la stessa vivesse in un’immobile di sua proprietà come un elemento che aveva rilievo ai fini della quantificazione della somma.

Con tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha inteso, quindi, ribadire un suo orientamento ormai consolidato, secondo il quale in materia di determinazione dell’assegno di mantenimento occorre valutare tutte le circostanze economicamente rilevanti, fra cui la proprietà di un immobile da parte del coniuge beneficiario dell’assegno.