Cassazione, Ordinanza del 27 febbraio 2024, n. 5136

La questione esaminata dalla Suprema Corte è originata dal ricorso di una madre avverso la decisione della Corte d’Appello di Torino che rigettando il ricorso della donna e confermando quanto deciso dal tribunale di Novara, disponeva l’affidamento esclusivo della figlia al padre, anche in ragione del fatto che la donna aveva trasferito la propria residenza in una regione lontana da quella abituale della famiglia.

A tal proposito, la Corte di Cassazione, dando ragione ai giudici di merito afferma che: “la Corte territoriale ha ricostruito in dettaglio i fatti salienti ed ha effettuato un’analitica disamina delle condotte dei genitori, anche sulla base delle risultanze della C.T.U., e della situazione psicologica in cui versava la minore. All’esito, la Corte d’appello ha espresso un motivato giudizio in ordine alle statuizioni ritenute più consone a realizzare l’interesse della bambina ed ha confermato il regime di frequentazione tra madre e figlia dettato dal Tribunale, in quanto oggettivamente stabiliva una tempistica idonea a garantire il mantenimento della relazione con la madre, nei limiti di quanto consentito dall’eventuale residenza di quest’ultima in Sardegna, dando altresì atto che il padre risultava avere sempre rispettato il principio di bigenitorialità, favorendo e consentendo lo svolgimento degli incontri tra la bambina e la madre. La Corte di merito ha, infine, precisato che “l’affido condiviso inizialmente prospettato dalla C.T.U. dottoressa Gi. non è in concreto attuabile in quanto esigerebbe che la signora OMISSIS. risiedesse ad OMISSIS o nelle vicinanze in modo da poter essere maggiormente partecipativa rispetto alla vita della figlia e alle decisioni da assumere nell’interesse della minore.”