Se il figlio maggiorenne non autosufficiente non si attiva, il genitore convivente con il figlio, è legittimato iure proprio ad agire nei confronti dell’altro genitore per ottenere il versamento dell’assegno dovuto a titolo di concorso nel mantenimento del figlio stesso.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 18 ottobre 2026, n. 27140

La Corte di cassazione è tornata di recente a pronunciarsi sul tema della legittimazione del genitore convivente a richiedere all’altro il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, chiarendo la distinzione tra la legittimazione ad agire e l’accertamento dei presupposti sostanziali del diritto al mantenimento. In particolare, la Corte ha ribadito che la legittimazione del genitore convivente sussiste anche quando il figlio abbia raggiunto la maggiore età, purché permangano le condizioni che giustificano la richiesta del contributo, precisando che la verifica della loro effettiva sussistenza attiene al merito della domanda e non alla legittimazione processuale.

Sul punto, la Cassazione ha affermato: “In estrema sintesi, in assenza di una autonoma richiesta da parte del figlio di genitori separati – non importa se già coniugati o meno – ormai divenuto maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, il genitore convivente col figlio, e che provvede alle esigenze di quest’ultimo anticipando i costi da ripartirsi pro quota tra i due genitori in base al principio di proporzionalità, è legittimato iure proprio ad agire nei confronti dell’altro genitore per ottenere il versamento dell’assegno dovuto a titolo di concorso nel mantenimento del figlio stesso. La legittimazione del genitore convivente col figlio maggiorenne, fondata sulla continuità dei doveri gravanti sul genitore nel persistere della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio maggiore d’età, la quale, a sua volta, trova fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento.

Si tratta dunque di legittimazioni autonome e concorrenti, cui corrispondono diritti autonomi e concorrenti. Da un lato, quella del genitore convivente, diretta ad ottenere dall’altro l’attribuzione di un assegno di contribuzione, al fine di assolvere compiutamente i propri doveri senza dover anticipare la quota gravante sull’altro genitore. Dall’altro, quella del figlio, avente diritto al mantenimento, ed anzi legittimato in via prioritaria ad ottenere il versamento diretto del contributo. (…) La legittimazione iure proprio del genitore convivente a chiedere l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente che non assuma una autonoma iniziativa giudiziale, permane anche se il figlio per motivi di studio si allontana dalla casa genitoriale, qualora tale casa rimanga, in concreto, un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore, pur in assenza di una coabitazione quotidiana, abituale o prevalente, provveda alle esigenze materiali del figlio, anticipando ogni esborso necessario al suo sostentamento nella diversa sede prescelta per lo studio.”

Nel caso di specie, quindi, la Cassazione ha escluso la legittimazione della madre limitatamente alla figlia che aveva lasciato la casa materna per trasferirsi in un’altra città, mentre ha cassato la decisione impugnata con riferimento alla figlia che continuava a convivere con lei, rinviando alla Corte d’appello per il nuovo esame dei presupposti sostanziali della pretesa.