Cassazione – sentenza n. 20133 – 14 maggio 2015

Anche un adempimento parziale o in ritardo può dar luogo al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto dall’articolo 570 del codice penale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, esaminando la vicenda di un uomo che per un lungo periodo di tempo non aveva versato l’assegno di mantenimento per la moglie ed i figli. L’uomo si era giustificato dicendo che era invalido civile, con una pensione di soli 250 euro mensili e senza un’occupazione lavorativa. In realtà, lavorava con il fratello in un negozio di mobili e percepiva per tale motivo un congruo reddito, che gli consentiva anche di aiutare economicamente il proprio padre bisognoso. A nulla, quindi, sono valse le lamentele dell’uomo che non aveva versato per lunghi periodi alla ex moglie e ai figli il mantenimento dovuto, sostenendo, inoltre, a sua discolpa, che le inadempienze fossero “sporadiche ed estemporanee” e non volute. Per tale motivo l’ex marito è stato condannato dalla Corte d’Appello di Caltanissetta a due mesi di reclusione e 200 euro di multa. Sentenza poi confermata dai giudici della Suprema Corte.