È necessario fare chiarezza sulla situazione legislativa che riguarda le separazioni e i divorzi, dal momento che si sta facendo molta confusione su quello che ha fatto e sta facendo il legislatore.

Qualche giornalista addirittura ha pensato che, con l’ultimo decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, firmato i giorni scorsi dal Presidente della Repubblica, a noi avvocati sia stata tolta completamente la materia dei divorzi.

Fortunatamente (e ci dispiace per chi vorrebbe il contrario) la nostra categoria di avvocati di diritto di famiglia è viva e vegeta. Quello che molti non hanno capito è che il governo, anche se non è mai stato troppo favorevole a noi avvocati, ha, comunque, stabilito che soltanto per le separazioni e i divorzi consensuali è possibile non ricorrere più al giudice e teoricamente anche all’avvocato, sempre che non vi siano figli minori, o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

È meglio usare il termine teoricamente, per gli avvocati, perché sfidiamo qualcuno a separarsi o a divorziare senza avvocato.

Il decreto, entrando nel dettaglio, riserva a noi avvocati la cosiddetta “negoziazione assistita”, termine molto brutto a dire il vero. L’articolo 6 del decreto dice testualmente “La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.”

In questo caso, specifica sempre il medesimo articolo del decreto “L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5.”

Quindi, la gente avrebbe a disposizione due strade se si vuole separare o divorziare o vuole modificare le condizioni di separazione o divorzio consensualmente: ricorrere all’avvocato, oppure andare direttamente davanti all’ufficiale di stato civile. In entrambi i casi quello che viene a mancare è l’intervento del giudice.

Come già detto, si dovrà poi vedere quanti concretamente preferiranno non ricorrere all’intervento di un avvocato, in una materia così delicata, anche se si tratta di affrontare le sole questioni economiche fra le parti.

In ogni caso, il Legislatore e il Governo hanno perso un’altra occasione per emanare una legge fatta bene. Sarebbe stato meglio non prevedere il doppio binario, ossia la possibilità di ricorrere all’avvocato ovvero farne a meno, andando direttamente davanti all’ufficiale di stato civile, prevedendo l’obbligatorietà dell’intervento dell’avvocato e basta.

Comunque, anche se Il governo e anche il legislatore non hanno mai tutelato la nostra categoria, fortunatamente gli avvocati specializzati in diritto di famiglia continuano ancora ad operare, mediante un contributo fondamentale nel settore, in tutte le questioni di separazioni e divorzi giudiziali, nonché nelle questioni giudiziali di modifica delle condizioni di separazione o divorzio e in quelle giudiziali relative agli affidamenti di figli minori di coppie di fatto innanzi al Tribunale, in cui la nostra assistenza continua ad essere ancora obbligatoria per legge.

Come si vede la possibile mancanza degli avvocati nel diritto di famiglia diventa veramente e fortunatamente rara, relativa a situazioni molto residuali, nelle quali oltretutto si definiscono situazioni solo patrimoniali fra i coniugi.

C’è un’altra confusione, poi, che imperversa nella rete, alimentata da qualche giornalista: che il decreto in questione sia equivalente al divorzio breve di cui tanto si è parlato.

Questa è un’altra cosa da chiarire. Infatti, la famosa proposta di legge sul divorzio breve, che accorcerebbe i tempi che devono intercorrere fra la separazione e il divorzio, non c’entra nulla con il decreto n. 132. Tale proposta di legge già approvata dalla Camera dei Deputati, è ancora ferma, senza un motivo valido, al Senato e chissà quanto tempo ancora ci metteranno per approvarla.

Vogliamo augurarci che il legislatore non perda più tempo e che approvi in fretta le leggi che realmente servono alla collettività ed inoltre che capisca che, nel settore del diritto di famiglia e minorile, il ruolo di noi avvocati va potenziato e non diminuito, vista l’importanza dell’argomento.

Vogliamo augurarci, inoltre, che taluni che operano nei mezzi di comunicazione si informino meglio prima di scrivere gli articoli, altrimenti continueranno a generare solo confusione.