Procedimento di adottabilità del minore: occorre la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di una incapacità genitoriale attuale e in concreto non recuperabile.
Cass. sez. I civile, ordinanza n. 6431 del 18 marzo 2026
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza 6431/2026, è intervenuta nuovamente in tema di adottabilità del minore, soffermandosi sui presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono e sul rapporto con la sospensione della responsabilità genitoriale. Il provvedimento si inserisce nel contesto di un orientamento consolidato che valorizza il carattere eccezionale della dichiarazione di adottabilità, richiedendo un accertamento puntuale, attuale e concreto dell’inadeguatezza genitoriale.
La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso presentato da due genitori contro il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale sulle figlie minori e il collocamento delle bambine in comunità, disposto dal Tribunale per i minorenni di Napoli, e contro la successiva apertura del procedimento di adottabilità da parte della Corte d’appello, rilevando che: “nel caso in esame, attese le peculiarità della vicenda in esame che ha visto le minori collocate in comunità sin dalla nascita ed avviato un percorso di mantenimento dei rapporti parentali, la motivazione non soddisfa e non è tale da rispettare i requisiti di cui all’art.132 c.p.c. e da integrare il cd. minimo costituzionale sia in relazione alla pronuncia di sospensione della responsabilità genitoriale che, a maggior ragione, per quanto riguarda la dichiarazione di apertura della procedura di adottabilità”.
La Corte ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui : ”ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, all’attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante l’infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori; ha, inoltre, puntualizzato che tale incapacità deve essere valutata con riferimento alla situazione attuale e concreta, nonché al fallimento di ogni misura assistenziale e di sostegno idonea a ristabilire il ruolo del genitore, ciò perché la dichiarazione di adottabilità è un provvedimento di extrema ratio e può essere adottata solo quando l’abbandono è grave, attuale e non rimediabile con strumenti assistenziali adeguati (Cass. n. 4002/2023, n. 24717/2021 e n. 7391/2016).”
Infine, la Suprema Corte, nel rilevare la mancanza di una concreta indicazione dell’inadeguatezza genitoriale, ha affermato che: “Non si coglie una indicazione “in concreto” delle carenze genitoriali dei ricorrenti e nemmeno l’individuazione “in concreto” dei progressi che avrebbero potuto raggiungere mediante gli interventi attivi predisposti e che non sono stati raggiunti. In sintesi, non è possibile evincere se i genitori, mediante interventi attivi appropriati alla specifica vicenda, siano stati mai messi in condizione di svolgere in maniera progressivamente più ampia e consapevole la propria relazione affettiva con le figlie e di comprendere e gradualmente esercitare la responsabilità genitoriale.”