Possibile esclusione dell’obbligo di mantenimento per il figlio con contratto di lavoro a tempo determinato
Cassazione, ordinanza n. 1877 del 28 gennaio 2026

La Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi riguardo alla questione del mantenimento del figlio maggiorenne, e in particolar modo sulla richiesta di revoca di detto mantenimento avanzata da un genitore in grado di appello, specificando che: “I fatti nuovi sopravvenuti possono, anzi devono, farsi valere nel giudizio di separazione o divorzio, anche in appello, legittimando la parte a proporre non solo nuove eccezioni ma anche domande nuove, se giustificate da sopravvenienze.

La natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza della separazione, postulano la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali o reddituali, ed anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni, con la conseguenza che il giudice di appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatesi nelle more del giudizio (Cass. nr. 16398/2007; con riferimento alla proponibilità della domanda di assegno di divorzio v. Cass. nr. 29290/2021 v. anche Cass. nr. 3925 /2012; nr. 19020/2020).”

In particolare, poi, riguardo al mantenimento del figlio maggiorenne, la Cassazione ha, chiarito che: “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un’attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un’adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass. nr 40282/2021).”