Cassazione civile, ordinanza 16 settembre 2025, n. 25421
I giudici della Suprema Corte, prendendo spunto da una vicenda che riguardava l’impugnazione di una sentenza di divorzio hanno avuto l’occasione di ribadire i principi alla base della quantificazione dell’assegno di mantenimento dei figli e del contributo dovuto da ciascun genitore. La Corte di cassazione, a riguardo, ha specificato che: “Il principio di proporzionalità richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre la considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. n. 4811/2018; Cass. n.19299/2020; Cass. n. 4145/2023). Attraverso una lettura coordinata degli artt.316-bis, primo comma, c.c. e 337-ter c.c. – che l’art. 316-bis, primo comma, c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.), nel prescrivere che entrambi i coniugi devono adempiere all’obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, il legislatore non ha dettato un criterio automatico per la determinazione dell’ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma ha previsto un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tiene conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un’attività professionale o domestica e casalinga, e che si esprima sulla base di un’indagine comparativa delle condizioni in tal senso intese dei due obbligati, di guisa che, nella determinazione di tale contributo, non è affatto indifferente il variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, poiché a queste va direttamente ragguagliata l’entità del mantenimento, così da assicurare ai figli, per quanto possibile, anche in regime di separazione, un tenore di vita proporzionato alle possibilità economiche della famiglia (Così, Cass. n.5242/2024; Cass. n.10901/1991).
Per tale motivo, la quantificazione dell’assegno periodico, in applicazione del principio di proporzionalità, non si esaurisce nella valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori (Cass. n.19299/2020) e non comporta che la partecipazione di ciascuno al mantenimento sia paritaria.”