Cassazione – sentenza n. 43960 – 30 ottobre 2015

I Giudici della Suprema Corte hanno esaminato la vicenda di un marito accusato dalla moglie del reato di cui all’articolo 572 del codice penale, per averle, fra l’altro, impedito di essere economicamente indipendente. In precedenza vi era stata una sentenza di non luogo a procedere nei confronti del marito da parte del Giudice per l’Udienza preliminare.

La Corte di Cassazione, dando ragione al G.U.P., ha rigettato il ricorso della donna, poiché, si legge nelle motivazioni, che “l’aver impedito alla persona offesa di essere economicamente indipendente non possa ritenersi circostanza tale da integrare una “violenza economica” riconducibile alla fattispecie ex art. 572 c.p.. Come già notato, detta fattispecie incriminatrice richiede che siano provati comportamenti vessatori suscettibili di provocare un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica delle persona offesa, mentre le scelte economiche ed organizzative in seno alla famiglia, per quanto non pienamente condivise da entrambi i coniugi, non possono di per sé integrare gli estremi di maltrattamenti, salvo non sia provato che esse costituiscano frutto di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica”.

Ugualmente gli altri motivi di ricorso presentati dalla donna sono stati respinti dalla Corte, che ha condannato la stessa anche al pagamento delle spese processuali.