Tribunale di Roma – sezione prima civile – sentenza 22 gennaio 2016

Il genitore non collocatario non ha diritto di ottenere dall’ex un assegno perequativo da destinare ai figli, solo perchè sussiste tra loro una differenza di reddito.

Lo ha chiarito il Tribunale di Roma, con la sentenza del 22 gennaio 2016, esaminando un caso relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, in cui si discuteva della collocazione della figlia in via principale presso il padre, decisa di comune accordo fra i genitori.

Il Tribunale di Roma ha fatto chiarezza sul fatto che il collocamento prevalente dei figli comporta l’assunzione di una serie di spese che vanno ben oltre quelle di vitto e l’alloggio, “comprendendo per ciò solo quanto attiene al mantenimento ordinario, la gestione completa delle esigenze quotidiane del figlio consistente non solo nell’acquisto di beni durevoli (quali l’abbigliamento , i libri scolastici, il materiale di cancelleria, i prodotti dell’igiene, etc) ma altresì una serie di voci accessorie.”

Inoltre, il padre oltre a farsi carico del mantenimento ordinario, si è comunque dichiarato disponibile ad affrontare anche tutte le spese di natura straordinaria.

Conseguentemente la richiesta di un contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia svolta dalla resistente deve essere rigettata.