Cassazione – sezione prima civile – sentenza n. 1867 – 2016

Ai fini dell’addebito della separazione per la Suprema Corte “è necessario accertare che la crisi del rapporto coniugale sia stata determinata dalla violazione dei doveri coniugali, la cui efficacia causale è da escludere quando la situazione di intollerabilità della convivenza sia già maturata per altre ragioni, come nel caso in cui quella violazione sia intervenuta dopo il (o in prossimità del) deposito del ricorso per separazione personale. L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e può essere censurato soltanto a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (V. Cass. n. 18074 /2014)”.

Sulla base di tali motivazioni, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un uomo, che chiedeva l’addebito nei confronti della moglie, poiché era stato ingiustamente e falsamente denunciato dalla moglie per il reato di maltrattamenti. A giudizio della Corte, infatti, le iniziative della donna erano state poste in essere in buona fede al solo scopo di tutelare i figli, turbati dal deterioramento del rapporto coniugale, in un periodo prossimo al deposito del ricorso per separazione e quindi tali atti non possono ritenersi violazioni dei doveri coniugali.