Nei procedimenti di sottrazione internazionale di minori, Il rifiuto del minore capace di discernimento di tornare nel Paese di residenza abituale non può essere disatteso senza un approfondimento istruttorio successivo all’audizione e un bilanciamento tra diritti dei genitori e volontà del minore.
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 7 ottobre 2026 n. 26388
La Corte di Cassazione, nella recente ordinanza, ha specificato che, nei procedimenti di sottrazione internazionale di minori, l’opposizione al rimpatrio manifestata dal minore capace di discernimento non può essere disattesa sulla base di considerazioni generiche relative al conflitto genitoriale o di meri sospetti di condizionamento da parte del genitore che ha materialmente eseguito la sottrazione. Nel caso di specie, la Corte ha accolto il motivo di ricorso presentato dalla madre di due minori infra-dodicenni, ritenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato il parere espresso dalle minori stesse, che avevano manifestato una chiara opposizione al ritorno nel Paese di residenza abituale.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: “il giudice, di fronte a un minore dotato di capacità di discernimento che dimostra chiaramente la propria opposizione al rientro, non può opporre una valutazione della situazione alternativa a quella manifestata dal diretto interessato senza un approfondimento istruttorio successivo all’audizione incentrato sulla verifica delle sue affermazioni. In proposito, questa Corte ripete che “‘l’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva in Italia dalla L. n. 64 del 1994, impone al giudice, anche alla luce dell’art. 8 CEDU, di esaminare in maniera dettagliata e analitica le dichiarazioni rese, in sede di ascolto, dal minore dotato di capacità di discernimento, sicché, in caso di opposizione di quest’ultimo al rientro, è obbligatoria la considerazione di tale volontà ed anche la verifica di tutte le circostanze fattuali capaci di confortarla, impedendo al giudicante di intraprendere una via alternativa, ritenuta dal legislatore sovranazionale idonea a cagionare un pregiudizio evidente allo sviluppo del minore” (Cass., ord. n. 21055 del 2022, Cass., ord. n. 8229 del 2023, Cass., ord. n. 24883 del 2024, Cass., sent. n. 25974 del 2025, ma anche, in precedenza, Cass., ord. n. 9767 del 2019).
E, ancora, secondo questa Corte, di fronte alla volontà di non rientro espressa dal minore capace di discernimento, il giudice deve sempre misurarsi con le peculiarità del caso concreto e con il principio del miglior interesse del minore “il quale, a determinate condizioni, può anche superare la contingente manifestazione di volontà del minore medesimo, non sempre pienamente consapevole di tutte le implicazioni che condizionano il suo equilibrato sviluppo, purché di queste ragioni il giudice di adeguata motivazione, all’esito di un esame approfondito e accurato di tutti gli aspetti che vengono in rilievo” (Cass., ord. n. 8229 del 2023). In secondo luogo, la “chiara, motivata, non generica, opposizione al ritorno” manifestata dal minore “non può essere posta nel nulla, per mero sospetto – non suffragato da elementi concreti – di una manipolazione” da parte del genitore che si è reso colpevole della sottrazione (Cass., ord. n. 24883 del 2024).”
La Corte, dunque, in ragione della mancata retta applicazione all’art.13, comma 2, della Convenzione dell’Aja e del mancato rispetto delle coordinate interpretative offerte dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella decisione, ha cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Tribunale per i Minorenni in diversa composizione.