Nei casi di separazione, la Cassazione ribadisce la centralità del diritto dei figli a una relazione equilibrata e continuativa con entrambi i genitori.

Cass. Civ., ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026

La recente decisione della Corte di Cassazione offre un’ulteriore occasione per ribadire la portata sostanziale del principio di bigenitorialità, di cui all’art. 337-ter c.c. La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che il diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori non può esaurirsi in una previsione formale, ma richiede soluzioni concrete che assicurino una presenza effettiva e significativa di ciascun genitore nella vita quotidiana dei figli.

Nel caso di specie, la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso presentato dal ricorrente, ritenendo errata la decisione con la quale la Corte d’Appello di Bologna aveva basato il collocamento prevalente solo sull’età dei figli, senza valutare la concreta situazione familiare e la relazione affettiva con entrambi i genitori.

La Corte è così intervenuta, specificando che: “il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, in applicazione dell’art. 337-ter c.c., è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21425 del 06/07/2022).”

La Cassazione ha ribadito, dunque, la necessità di una motivazione sostenuta da una valutazione reale e specifica nelle decisioni che limitano significativamente la frequentazione di un genitore ed ha, peraltro, ritenuto errata la decisione della Corte d’Appello di privilegiare un criterio astratto basato unicamente sull’età dei figli, senza considerare le modalità concrete di relazione e la situazione familiare. In particolare, la Corte ha affermato che: “il giudice di merito ha operato un giudizio “in astratto”, incentrato sulla sola età dei minori, che comunque avevano già compiuto otto anni, senza preoccuparsi di prestare attenzione alle modalità di relazione in atto dei bambini con i genitori, ritenendo prevalente tale criterio astratto rispetto alle concrete condizioni di vita della famiglia.”