Cassazione penale sez. VI,  sentenza n.33380 – 8 ottobre 2025

Il caso in esame trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Ancona, che, in riforma della sentenza di assoluzione emessa dal giudice di primo grado, ha condannato l’imputato per il reato di cui all’articolo 570, cod. pen., perché ometteva di versare alla ex convivente la somma mensile di Euro 180, poi aumentata a Euro 250, per il mantenimento del figlio minorenne facendogli mancare i mezzi di sussistenza dal gennaio 2018 con condotta perdurante.

La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado perché, ferma restando l’incontestata ricostruzione del fatto, ha rilevato l’erronea applicazione della normativa penale in merito alla prova dello stato di bisogno del figlio minorenne, che per giurisprudenza consolidata viene ritenuto sussistente in re ipsa ove il minore sia assistito da altri familiari in via surrogata per supplire all’inadempimento da parte del genitore che si sottragga volutamente e senza giustificazione agli obblighi di assistenza economica su di esso gravanti.

Il ricorso proposto in cassazione è stato dichiarato inammissibile dai giudici della Suprema Corte. Sul punto, la Corte di cassazione osserva che: “quanto al primo motivo la Corte di appello si è uniformata al consolidato orientamento di legittimità secondo cui ai fini della configurabilità del delitto cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento d’altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo (Sez. 6, n. 14906 del 03/02/2010, B., Rv. 247022; Sez. 6, n. 17766 del 27/02/2019, V., Rv. 275726).”