Cassazione Civ., Sez. III, ordinanza n. 31373 del 1 dicembre 2025
la Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione del risarcimento del danno da perdita del rapporto coniugale. Viene richiamato, nello specifico, il principio secondo cui il coniuge danneggiato dalla morte dell’altro coniuge può dimostrare la sussistenza del legame affettivo semplicemente allegando il rapporto di coniugio. L’onere della prova spetta, infatti, al danneggiante che dovrà, eventualmente, provare l’insussistenza del legame affettivo o la sua attenuazione. Inoltre, la sola prova della separazione, sia essa legale o di fatto, non è di per sé stessa sufficiente ad escludere il diritto del coniuge danneggiato al risarcimento, trattandosi di una situazione non definitiva.
La Corte, sul punto, chiarisce quanto segue: “È opportuno, preliminarmente, richiamare i principi di diritto applicabili in materia di allegazione e prova del vincolo affettivo tra coniugi che porta al risarcimento della perdita del relativo rapporto, in caso di morte di uno di essi causata da un terzo.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, l’allegazione del solo rapporto di coniugio è, di regola, sufficiente, sulla base dell’id quod plerumque accidit, per fondare il diritto al risarcimento del coniuge, in caso di morte dell’altro coniuge derivante da fatto illecito altrui e, quantomeno, per suscitare l’onere del danneggiante di allegare e provare che, nonostante la natura del rapporto – di coniugio, appunto -, il legame affettivo tra i coniugi fosse di fatto insussistente o di minore intensità rispetto a quello ordinariamente presumibile.
Si afferma, infatti, in linea generale, che “l’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”); nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9010 del 21/03/2022; Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022).
Ed è, invero, altrettanto consolidato l’indirizzo secondo il quale “il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge anche legalmente separato, attesa – oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e alla eventuale sussistenza di figli – la non definitività di tale “status” e la possibile ripresa della comunione familiare” (cfr., ad es., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25415 del 12/11/2013; Sez. 3, Sentenza n. 28222 del 04/11/2019; nel medesimo senso, sotto vari profili: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10393 del 17/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 1025 del 17/01/2013; Sez. 3, Sentenza n. 9010 del 21/03/2022; Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022; Sez. 3, Sentenza n. 21988 del 30/07/2025).”
La Corte, inoltre, specifica che: È, quindi, nel contesto della valutazione della prova dell’insussistenza dell’ordinario legame affettivo tra coniugi (prova, di regola, incombente sul danneggiante) che assume rilievo l’eventuale deduzione e dimostrazione della circostanza che i coniugi stessi erano separati, legalmente o di fatto: ciò fermo restando che la mera separazione, soprattutto se solo di fatto, non può ritenersi, di per sé, sufficiente a dimostrare l’insussistenza, in assoluto, di un legame affettivo, ben potendo tale legame permanere ugualmente, specie in caso di matrimonio di lunga durata, di esistenza di figli e di separazione recente e non irreversibile (tutte circostanze pacificamente ricorrenti nella specie e non considerate dalla Corte d’Appello).”