Relativamente all’affidamento temporaneo, ultimamente c’è stata una novità legislativa, degna di rilievo, che è quella contenuta nella legge 19 ottobre 2015, n. 173, meglio conosciuta come legge “sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.”

Tale legge, dopo l’articolo 5, introduce l’articolo 5-bis, stabilendo che “Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall’articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull’adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria”.

Il primo articolo della nuova legge fa capire subito quale è stato l’intento del legislatore e cioè, in presenza delle condizioni affinché il minore sia dichiarato adottabile, non si devono recidere i legami affettivi già in atto che il minore stesso ha maturato con una famiglia affidataria, ciò che invece succedeva spesso, prima di questa nuova legge.  In questo modo si è superata la rigida impostazione delle legge sull’affidamento temporaneo che non poteva mai condurre alla dichiarazione di adottabilità.

Infatti, in presenza delle condizioni per poter ritenere il minore adottabile, la famiglia che aveva il minore in affidamento non era per così dire “preferita” rispetto ad altre che avevano presentato domanda di adozione presso il Tribunale per i minorenni, con la conseguenza assai triste che il minore già privato della propria famiglia di origine, si trovava a dover rinunciare anche alla famiglia, che, seppur a titolo temporaneo, lo aveva accolto in casa e con la quale si erano instaurati degli importanti legami affettivi.

Suscita, invece, qualche dubbio il successivo articolo 5-ter, che stabilisce che:

“Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, e’ comunque tutelata, se rispondente all’interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento”.

Perché questo articolo suscita qualche perplessità? Perché, a prima vista, sembrerebbe, vista la genericità della formulazione dell’articolo, che la famiglia che ha avuto in affidamento temporaneo il minore possa sconvolgere gli equilibri familiari del minore stesso, non rinunciando a vedere e frequentare il bambino, anche quando lo stesso torni a vivere con i propri genitori biologici ovvero adottivi. Non c’è infatti né un limite di tempo entro il quale viene “tutelata questa continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento”, e non sono specificate le modalità, ma vi è solo un generico riferimento all’interesse del minore, la cui valutazione non si sa da chi deve essere compiuta e, se viene compiuta dal Tribunale, è lasciata alla discrezionalità del singolo giudice.

Indubbiamente poteva essere formulata meglio la norma, poiché, se l’intento meritevole di non recidere i legami affettivi in atto che il minore ha instaurato con la famiglia affidataria in via temporanea, è raggiunto dalla norma, tuttavia, qualora la famiglia temporanea non venga giudicata idonea ad avere il minore in adozione, ovvero lo stesso ritorni dai suoi genitori biologici (ove presenti) non si capisce perché non debbano essere tutelati anche questi soggetti da un ingerenza di altre persone, senza che, come detto sopra, non siano specificati almeno i tempi entro i quali viene tutelata questa “continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento”.

Anche il successivo articolo 5-quater, che stabilisce che “Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento” ,non sembra dirimere i dubbi sopra specificati.

Il successivo articolo 2 della legge, inoltre, dispone che il comma 1, ultimo periodo dell’articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sia sostituito dal seguente:  «L’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore». Tale modifica va a rafforzare il diritto della famiglia affidataria di non poter essere pretermessa qualora venga aperta una procedura di adozione nei confronti del minore stesso.

Prima, invece, l’articolo 5 stabiliva che l’affidatario dovesse essere solo sentito nei procedimenti civili in materia di responsabilità, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

Curioso poi appare L’articolo 3 della legge che apporta modifiche all’articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, relativo alla dichiarazione di adozione, il quale prevede che, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: “1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell’ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell’articolo 4, comma 5-bis”.

Tale articolo sta ad indicare che non solo se sia decorso un anno dall’affidamento, dopo che è stato dichiarato dal tribunale lo stato di adottabilità del minore, e in presenza di tutte le altre condizioni stabilite dall’articolo 25,  si può pronunciare sentenza che decide di far luogo o meno all’adozione, ma anche un periodo inferiore o superiore all’anno.

A ben vedere, però, la formula troppo generica “prolungato periodo di affidamento” può essere suscettibile di qualsiasi tempistica, con la conseguenza di non avere tempi certi che invece nella materia di adozione hanno la loro importanza.

Infine l’ultima previsione legislativa riguarda la cosiddetta “adozione speciale” e va ad inserire fra i requisiti previsti dall’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 anche quello relativo all’affidamento prolungato del minore.

Il nuovo Articolo 44 dispone che: “ I minori  possono  essere  adottati  anche quando non ricorrono  le  condizioni  di  cui  al  comma  1  dell’art. 7:  a) da persone unite al minore da vincolo  di  parentela    fino al sesto grado o da preesistente  rapporto  stabile  e duraturo,  anche  maturato  nell’ambito  di  un  prolungato periodo di affidamento, quando  il  minore  sia  orfano  di padre e di madre.

In conclusione, con questa legge, è stato realizzato un primo obiettivo importante a favore dei bambini e delle adozioni. Ci domandiamo, però: quanto dobbiamo aspettare ancora per migliorare veramente le adozioni?