Cassazione – ordinanza n. 16771 – 24 maggio 2022

La Corte di cassazione è intervenuta in merito ad una questione relativa al ricorso di una madre e dei suoi due figli maggiorenni, avverso il decreto della Corte d’Appello di Trieste, che aveva parzialmente accolto il loro reclamo contro la decisione del Tribunale di Gorizia, solamente per la parte riguardante il figlio che, non avendo raggiunto l’indipendenza economica, non per cause a lui imputabili, aveva ottenuto il diritto all’assegno di mantenimento, posto a carico del padre; diversamente alla figlia era stato revocato l’assegno di mantenimento, perché nei confronti della stessa erano imputati comportamenti interpretabili come mancanza di volontà a seguire un percorso formativo e progettuale di vita, poiché aveva lasciato gli studi universitari e rifiutato diversi lavori.

La Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, precisando: “La corte d’appello […] ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo i quali deve escludersi che l’assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all’acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro”.

I giudici della Corte Suprema, infine, hanno ulteriormente chiarito: “A tal fine, la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessa condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto (Cass. nn. 5088/2018, 12952/2016).”