La dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore deve costituire sempre l’extrema ratio e deve essere fondata sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale.
Cassazione, ordinanza del 20 gennaio 2026 n. 1175
La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda un provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Milano con il quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità di una minore, ritenuto lo stato di abbandono dello stesso, con immediato collocamento in una famiglia individuata dal giudice. Era stata, altresì, disposta la sospensione della responsabilità e l’interruzione dei rapporti tra la minore e i genitori e gli altri familiari.
Il padre e lo zio materno della minore impugnavano la decisione dinanzi alla Corte di appello di Milano. Interveniva, nel secondo grado, anche la madre e la nonna materna, rendendosi disponibile all’affidamento della nipote. La Corte rigettava l’appello, confermando la decisione di primo.
Lo zio e il padre della minore proponevano, quindi, entrambi ricorso per cassazione affidandosi a diversi motivi fra cui: violazione e/o errata applicazione dell’art. 1,8,12 e 15 co. 1 della L. 184/1983, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la Corte d’Appello erroneamente valutato in concreto lo stato di abbandono della minore. Il ricorrente incidentale ritiene che la sentenza impugnata sia viziata sotto molteplici profili posto che, ai sensi della Legge 184/1983 e della giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Strasburgo il minore ha diritto a crescere nella propria famiglia di origine e lo Stato deve promuovere e favorire con ogni mezzo lo sviluppo e la salvaguardia della genitorialità, potendosi dichiarare lo stato di adottabilità solo come extrema ratio e solo nei casi accertati in cui il minore versi in uno stato di abbandono non rimediabile.
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso principale ed incidentale, evidenziando quanto segue: “In proposito è stato affermato che “La dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una “extrema ratio” che si fonda sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell’art. 8 della L. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto.” (Cass. Sez. U. n. 35110/2021).
Invero, l’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, deve compiersi “tenendo conto che il legislatore, all’art. 1 L. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento.” (Cass. n. 24717/2021).”
Precisando che la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione dei principi esposti, la cassazione afferma che: “In sintesi, in considerazione del prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità, il giudice di merito deve, innanzi tutto, verificare in concreto se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare anche avvalendosi della mediazione culturale, se del caso, e se ciò incontri la collaborativa sinergia dei genitori e/o dei parenti entro il quarto grado che abbiano manifestato la disponibilità a prendersi cura della minore, e, solo ove risulti impossibile, quand’anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono.
Ciò impone al giudice di merito di apprezzare in concreto l’adeguatezza e l’idoneità del progetto di sostegno – sia pure in linea di massima e in via anche prognostica – a conseguire gli obiettivi perseguiti, tenendo conto della coerenza del percorso con le persone coinvolte e con le specifiche circostanze del caso e della tempistica proposta, in considerazione dell’età del minore e delle sue esigenze di cura, di assistenza ed evolutive.”