Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 1671 del 25 gennaio 2026 

Sul tema della decadenza della responsabilità genitoriale, la Suprema Corte ha recentemente ribadito il principio di extrema ratio della misura prevista dall’art. 330 c.c., che resta applicabile in presenza di un grave pregiudizio attuale per il minore e dopo una valutazione circa la possibilità di recupero delle capacità genitoriali.
Nel caso di specie, venivano accolti i ricorsi presentati dai genitori di una minore, in seguito alla pronuncia di decadenza della responsabilità di questi e all’affidamento della figlia ai nonni paterni. In particolare, la Corte afferma che: “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (v. Cass. n. 12237/2023, ripresa da Cass. n. 27171/2024).

Infatti, il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l’extrema ratio, ossia una misura adottabile solo qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l’interesse prevalente di quest’ultimo a crescere sano nel contesto familiare d’origine (v. Cass., n. 29814/2023, confermata anch’essa in Cass. n. Cass. n. 27171/2024) e ciò perché il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma, piuttosto, è fondato sull’accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l’ablazione della responsabilità genitoriale (Cass. n. 14145/2017, ancora una volta richiamata in Cass. n. 27171/2024).

Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l’autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all’esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Ragion per cui non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (o abbia abusato dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio; e tale pregiudizio deve anche essere grave e, certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali.”
La Cassazione ha ribadito la necessità che la pronuncia sia fondata su fatti specifici e attuali, con un rigoroso accertamento delle condotte pregiudizievoli e della loro incidenza sul benessere del minore, evidenziando come, in assenza di un autonomo esame critico delle risultanze processuali, non possano essere ammesse motivazioni generiche presunzioni o adesioni a precedenti provvedimenti.
Per tali ragioni, la Corte ha annullato il provvedimento di decadenza della responsabilità e rinviato la causa per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Napoli, affinché quest’ultima: “riesamini nuovamente, ed allo stato attuale, non solo l’idoneità o l’attitudine dei genitori all’esercizio della responsabilità genitoriale, bensì anche l’effettiva sussistenza, in concreto, di specifiche condotte pregiudizievoli suscettibili, sulla scorta di un giudizio prognostico, di potenzialmente incidere, in modo grave, sul benessere psico-fisico ed evolutivo della minore.”