Cassazione Civ., Sez. I, ordinanza n. 25555 del 2025

La Suprema Corte torna a pronunciarsi sul tema dell’ascolto del minore, esaminando un caso in cui l’audizione della minore era stata svolta dinanzi al Tribunale per i minorenni oltre tre anni prima, quando una bambina aveva appena otto anni e, dunque, “in un contesto temporale e personale che non riflette più la realtà attuale della minore, tenuto altresì conto dell’evoluzione psico-fisica che può intervenire in soggetti in età evolutiva ed in relazione alla circostanza che la minore abbia ormai compiuto l’età di dodici anni, parametro orientativo per ritenere sussistente, salvo diversa valutazione, la capacità di discernimento.”

La Corte di cassazione osserva che: “come da costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di affidamento dei figli, l’ascolto dei minori infradodicenni capaci di discernimento costituisce un adempimento prescritto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l’età del minore si avvicina a quella dei dodici anni.

Tale adempimento, finalizzato alla raccolta e alla valutazione dei suoi bisogni e delle sue opinioni, non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio, la quale adempie alla diversa funzione di fornire al giudice ulteriori elementi di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse (Cass. n. 9691/2022; Cass. n. 23804/2021; Cass. n. 1474/2021). Tale istituto rappresenta, infatti, una tra le più rilevanti modalità di riconoscimento del diritto fondamentale della persona del minore ad esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, integrando una forma di partecipazione alle decisioni concernenti la sua sfera individuale e uno strumento di tutela e conseguimento del suo interesse nell’ambito del procedimento (Cass. n. 6129/2015).

La natura giuridica dell’istituto consente di predicarne l’applicabilità ogniqualvolta il minore, pur non rivestendo la qualità di parte in senso formale giacché la legittimazione processuale non gli è stata attribuita da alcuna disposizione di legge, può tuttavia considerarsi parte in senso sostanziale in quanto portatore di un interesse diverso, se non contrapposto, a quello dei genitori e in quanto il provvedimento giudiziale è in grado di incidere concretamente su tale interesse (Cass. n. 16410/2020).

In tali giudizi, il mancato ascolto, laddove non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento tale da giustificarne l’omissione, integra pertanto una violazione del principio del contraddittorio, la quale vizia il provvedimento giudiziale sul piano sostanziale, perché la decisione viene emessa pretermettendo il dato essenziale della valutazione delle opinioni del minore (Cass. n. 16410/2022; Cass. n. 12018/2019).”