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Cassazione – ordinanza n. 7825 del 22 febbraio 2023

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha chiarito il criterio distintivo che intercorre tra il reato di stalking e quello di molestia, affermando che: “la pronunzia assolutoria per il delitto di cui all’art. 612-bis c.p., passata in giudicato, non preclude la celebrazione del giudizio per il reato di minaccia che ne costituisca una porzione di condotta, quando gli atti persecutori si siano sostanziati, oltre che nel profferire frasi intimidatorie, anche in ulteriori comportamenti molesti e minatori determinanti uno o più degli eventi tipici dello “stalking”, non sussistendo identità del fatto storico rilevante per la violazione del divieto di “bis in idem”, secondo l’interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016. (Sez. 5, n. 20859 del 17/03/2021, Rv.281267; analogamente in relazione ai rapporti tra le fattispecie di stalking e di violazione di domicilio Sez. 5, n. 22043 del 30/6/2020, Napoletano, Rv. 279357). Dunque, la soluzione del quesito circa la possibilità di concorso formale tra i due reati non ha implicazioni automatiche sulla soluzione della questione di bis in idem eventualmente proposta.  La Consulta, infatti, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p., ha escluso che la possibilità astratta che due fattispecie, commesse con un’unica azione od omissione, concorrano tra loro consenta di prescindere dalla verifica circa la medesimezza del fatto nella chiave “materiale” sopra evidenziata e di processare comunque nuovamente l’imputato già condannato per il primo reato. La Corte costituzionale, di contro, ha anche escluso che automaticamente si possa giungere a conclusioni contrarie, e cioè non è corretto ritenere che, ogni qualvolta vi sia concorso formale tra due reati, vi sia necessariamente medesimezza del fatto e debba operare, pertanto, il divieto di bis in idem

La Cassazione, infine, ha aggiunto: “La condotta di stalking è diversa, in quanto integrata da comportamenti molteplici e non coincidenti, se non in una piccola parte, con quella dei reati di minaccia ed ingiurie, (per il reato di ingiuria è stata già emessa sentenza di assoluzione per depenalizzazione), oltre che da un coefficiente soggettivo differente che, per il reato di stalking è quello, integrato dal dolo generico, della volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire (cfr. Sez. 5, n. 43085 del 24/9/2015, A., Rv. 265230 e Sez. 1, n. 28682 del 25/9/2020, S., Rv. 279726); mentre, per il reato di cui all’art. 612 c.p., l’elemento soggettivo corrisponde al dolo generico consistente nella cosciente volontà di minacciare un male ingiusto, indipendentemente dal fine avuto di mira.”