Cassazione, ordinanza del 18 marzo 2024 n. 7169

La vicenda in esame è originata dal ricorso proposto da parte di una madre avverso la sentenza della Corte di appello, che aveva erroneamente escluso che le spese oggetto della richiesta di rimborso potessero essere considerate spese straordinarie per essere in buona sostanza prevedibili per il figlio di due professionisti, mentre invece così non era dal momento che, a detta della ricorrente, si trattava di spese sopravvenute di parecchi anni rispetto al tempo della crisi della famiglia, intervenuta quando il figlio aveva quattro anni ed evidentemente non erano prevedibili, poiché strettamente dipendenti dagli interessi del bambino, dalle sue attitudini e dalle sua capacità, fra cui le spese per trasporti, per viaggi di istruzione (anche all’estero con pernottamento), per lo sport e la musica,  per l’iscrizione e la frequenza dell’università.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso della donna, chiarisce che: “in tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337-ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell’obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità alla contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell’assegno”.