In tema di maltrattamenti in famiglia, la coabitazione stabile non è un criterio indispensabile.
Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza n. 10255 del 17 marzo 2026
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha fornito un significativo chiarimento relativamente al concetto di convivenza ai fini della configurazione del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p.
Ha stabilito, infatti, che la convivenza prescinde dalla stabile coabitazione nella medesima abitazione, richiedendo invece l’accertamento di un legame affettivo idoneo a proiettarsi in una dimensione futura di impegno e di progettualità comune di vita, anche in assenza di vincoli giuridici formali.
Nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso con il quale il ricorrente contestava la decisione della Corte d’Appello di Palermo di riqualificare il reato originariamente contestatogli di atti persecutori in maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna convivente.
Sulla questione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza e la normativa che definiscono il concetto di convivenza di fatto, affermando che: “ Il rapporto di convivenza, dunque, prescinde dalla condivisione della stessa abitazione, sebbene tale dato costituisca uno degli elementi più significativi da valutare, dovendo il Giudice accertare se tra due persone si stringa un legame affettivo, idoneo a proiettarsi in una dimensione futura di impegno e di progetto di comunione materiale e spirituale di vita, anche senza l’adesione a vincoli giuridici quali il matrimonio o l’unione civile.
La fluidità del concetto ha indotto la giurisprudenza di legittimità ad enucleare una serie di indicatori sintomatici della convivenza, che sono stati – a titolo esemplificativo – individuati: a) nella stabile condivisione di una abitazione; b) nella condivisione di un’intimità, espressiva di un legame sentimentale stabile; c) nella riconoscibilità come coppia in contesti sociali e familiari; d) nella scelta di avere figli con una situazione di condivisa genitorialità; e) nella reciproca assistenza economica, realizzata mettendo a disposizione un patrimonio comune, beni o servizi; f) nello svolgimento di un’attività lavorativa comune (cfr Sez. 6, n 9663 del 16/02/2022, S., Rv.283120).”
Pertanto, la Cassazione ha confermato la decisione impugnata, sottolineando che: “Nel descritto contesto fattuale, correttamente la Corte di appello ha valorizzato non il dato della mera coabitazione, ma quello sostanziale della volontà della coppia di vivere insieme e condividere una progettualità familiare. Di qui la manifesta infondatezza del ricorso.”