Cassazione – sentenza n. 16043 – 29 luglio 2015

La Corte di Cassazione ha affrontato il caso relativo a due coniugi che, insieme alla figlia minore, dall’Italia si erano trasferiti in Florida, per motivi di lavoro del marito. La moglie dopo alcuni anni era rientrata in Italia insieme alla figlia, lamentando il fatto che il marito, oltretutto dedito all’uso di alcool, era inadeguato come genitore e, per tale motivo chiedeva al tribunale italiano la separazione.

Alla richiesta della donna, rispondeva l’uomo chiedendo, a sua volta il divorzio dinanzi alle autorità americane e chiedendo, altresì, il rimpatrio della figlia minore.

La Suprema Corte, cui la moglie ricorreva, dava ragione a quest’ultima, annullando la pronuncia del Tribunale per i Minorenni, impedendo, così, il rimpatrio della minore in America, sia in considerazione di quanto previsto dalla Convenzione dell’Aja del 20.10.1980, la quale richiede, quale presupposto essenziale, che al momento del trasferimento, Il diritto di affidamento sia effettivamente esercitato dal richiedente, sia evidenziando che il rimpatrio avrebbe causato pericolo di danni psicologici per la minore, per una serie di motivi, legati soprattutto al fatto che il padre facesse uso costante di droghe e di alcool.