Cassazione, sez. I, 17 settembre 2025 n. 25495
La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione si riferisce ad un caso di scioglimento di un’ unione civile, a seguito della quale il Tribunale di Pordenone aveva accolto la richiesta di una delle parti relativa al riconoscimento dell’assegno divorzile in favore dell’altra parte, nella misura di euro 550,00. La Corte di Appello di Trieste, adita in secondo grado, invece, non aveva riconosciuto il diritto all’assegno.
La Suprema Corte, investita della questione ha accolto il ricorso, cassando la decisione dei giudici di secondo grado e rinviando alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
A sostegno della sua decisione, la Corte chiarisce che: “è corretto affermare che la perdita di una chance lavorativa, di per sé sola, non basta ad integrare i presupposti per l’assegno per lo scioglimento dell’unione civile.” Ed inoltre, continua sempre la Corte: “Nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo- compensativa. Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte. Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte.”
5.- Su questi punti si coglie effettivamente un errore di diritto -e non per omesso esame di fatto decisivo- censurato dalla ricorrente laddove (pag. 38-39 del ricorso) deduce che la Corte di merito avrebbe erroneamente applicato l’art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, e ritenuto sussistente tanto il requisito assistenziale che quello compensativo “per i sacrifici fatti nell’ambito della convivenza e di conseguenza il diritto della Ca.La. a ricevere assegno di concorso al mantenimento” sul presupposto di una sussistente disparità economica tra le parti, posto che la odierna controricorrente “gode di stipendio mensile di circa 1.300 Euro, ha disponibilità in denaro unitamente con il padre di circa Euro 90 mila ed abita in alloggio in locazione con canone di circa Euro 650 mensili. La Gi.Ma. gode di entrate mensili da attività lavorativa per circa Euro 5.000, vive in alloggio di sua proprietà ed ha disponibilità in denaro per circa 200 mila Euro”.