Cass. Civ., Sez. I, sent. 9 settembre 2025 n. 24876

Il caso esaminato dai Giudici della Suprema Corte si riferisce ad una decisione del Tribunale di Firenze che aveva disposto l’affido super esclusivo della minore alla madre. Il padre della minore proponeva reclamo avverso tale decisione, sostenendo che il Tribunale aveva disatteso ingiustificatamente le conclusioni della CTU che concludeva per l’affido condiviso, imputando alle condotte materne l’ostinato rifiuto del padre da parte della minore. Aggiungeva il reclamante che anche l’esercizio del diritto di visita limitato a colloqui telefonici o ad incontri realizzabili solo mediante l’intervento dei servizi sociali era fortemente pregiudizievole della ripresa di contatti con la figlia minore e si traduceva “in una sentenza di condanna” nei suoi confronti. La Corte di Appello sostanzialmente confermava la decisione del Tribunale.

E’ intervenuta, quindi, la Corte di Cassazione, che ha cassato la sentenza impugnata rinviando alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, chiarendo fra l’altro che: “Ove la richiesta limitativa od ablativa della responsabilità genitoriale provenga da una parte, fermo il potere dovere officioso del giudice di disporla con accertamento probatorio non limitato alle allegazioni e prove già acquisite, essa deve essere fortemente circostanziata e fondata su fatti rigorosamente allegati, specie ove si spinga a voler escludere il genitore non affidatario anche dalle decisioni di maggior interesse. Deve escludersi che possa fondarsi, specie nella modalità più incisivamente lesiva della bigenitorialità, propria dell’affidamento super esclusivo, sul rifiuto, non indagato o, peggio, ascrivibile al ruolo materno, del minore ad incontrare il genitore non affidatario. In altre parole, l’accertamento da svolgersi deve essere rivolto alla valutazione puntuale dell’assolvimento degli oneri allegativi e probatori in capo alla parte che lo richiede, non potendosi fondare su valutazioni sostanzialmente fondate su ragioni di opportunità.

La Corte territoriale” osservano i giudici della Suprema Corte, “ha del tutto omesso l’accertamento richiesto in relazione al regime di affidamento adottato, fondandolo esclusivamente sul rifiuto della madre, pur riconoscendone la derivazione dalle condotte materne lesive della bigenitorialità e da uno scarso impegno del ricorrente nel voler incontrare la minore e nel partecipare alle scansioni del processo. Quest’ultimo rilievo, pur ampiamente contrastato dal ricorrente che ha addotto reiterati rifiuti e comportamenti ostracizzanti sia nell’esercizio del diritto di visita diretto che in via telematica, può essere oggetto di valutazione comparativa con altre emergenze probatorie ma non essere assunto in via esclusiva, come nel caso di specie, come idoneo ad integrare la contrarietà all’interesse della minore tanto più se posto a base di un regime di affidamento quale quello disposto che esclude radicalmente uno dei genitori dall’esercizio della bigenitorialità, atteso, peraltro che la mancanza di obblighi anche di mera comunicazione delle scelte adottate nei confronti della minore, rende marginale il dovere potere di vigilanza. Nella specie, infatti, la Corte d’Appello ha escluso il padre anche dalle decisioni di maggior interesse così come declinate nel terzo comma dell’art. 337 ter cod. civ. senza che una determinazione così grave sia stata preceduta da un’indagine rigorosa dell’oggettiva contrarietà all’interesse del minore dell’esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre, e senza che siano state individuate condotte paterne o effetti di queste condotte di gravità tale da estromettere completamente quest’ultimo dall’esercizio della genitorialità.”