Il rifiuto di una concreta offerta lavorativa può integrare un fatto sopravvenuto rilevante ai fini della revoca dell’assegno divorzile
Cassazione, ordinanza n. 15650 del 22 maggio 2026
La Corte di Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi in materia di revisione dell’assegno divorzile, confermando la revoca del contributo in presenza del rifiuto ingiustificato, da parte dell’ex coniuge beneficiario, di un’effettiva opportunità lavorativa.
Secondo la Corte, tale comportamento può integrare un fatto sopravvenuto rilevante ai sensi dell’art. 9 L. 898/1970, in quanto idoneo a incidere sulla capacità di autosufficienza economica e sull’equilibrio tra le parti, alla luce del principio di autoresponsabilità che governa i rapporti post-coniugali.
Un ex marito chiede al tribunale, mediante un ricorso di modifica delle condizioni di divorzio, la revoca dell’assegno divorzile dovuto alla ex moglie.
Per giustificare tale richiesta l’uomo fa anche presente che la ex moglie di giovane età (prossima al compimento dei 39 anni) ed in buona salute sarebbe rimasta colpevolmente inerte nella ricerca di una occupazione lavorativa regolare.
Tale mancato impegno da parte della ex moglie si era concretizzato anche nel rifiuto di una proposta di lavoro che prevedeva una retribuzione mensile di circa 700 euro.
Il Tribunale di Foggia accoglie la richiesta dell’ex marito, disponendo la revoca dell’assegno divorzile e la Corte d’Appello di Bari poi conferma tale decisione, ritenendo sul punto che la mancata attivazione lavorativa della donna costituisse un fatto sopravvenuto rilevante per poter ottenere tale modifica relativa all’assegno di divorzio.
La donna ricorre in Cassazione, sostenendo che tale rifiuto non integri un fatto nuovo sopravvenuto e dunque non sia configurabile quale giustificato motivo ai fini della richiesta revisione dell’assegno divorzile in quanto non modificativo della propria situazione economica-reddituale.
La Corte di Cassazione, però, rigetta il ricorso, ritenendo tale motivo addotto dalla ricorrente infondato e corretto pertanto il ragionamento seguito dai giudici di appello.
“Si tratta, pertanto, di stabilire – chiarisce la Corte – se un comportamento omissivo quale quello dedotto in giudizio, in quanto incidente, in chiave prognostica, sulle condizioni economico patrimoniali dell’avente diritto e potenzialmente modificativo di quelle dell’obbligato, possa integrare i cd. giustificati motivi sopravvenuti.
Al riguardo deve essere rilevato in fatto che non è contestata l’offerta, il rifiuto e l’incidenza (700 Euro mensili) potenziale diretta sul reddito della ricorrente.
In primo luogo deve rilevarsi che il rifiuto è un fatto sopravvenuto, con una sua tangibile consistenza naturalistica, accresciuta dalla precisa indicazione dell’ammontare della retribuzione offerta. A fronte di questa sopravvenienza nessun elemento ostativo è stato opposto, in concreto rispetto all’offerta e alla possibilità di produzione di un reddito da lavoro, ma al contrario il primo motivo si fonda soltanto su una diversa valutazione dei fatti, fenomenicamente non contestati.”