Cassazione – sentenza n. 10944 – 15 marzo 2016

La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un ex marito che aveva omesso di pagare il mantenimento previsto sulla base di un accordo con la ex moglie, secondo il quale, al posto del mantenimento, l’uomo avrebbe pagato le rate del mutuo, contratto per l’acquisto di un immobile costituito a fondo patrimoniale, anche con riferimento alla parte dovuta dalla ex moglie. L’ex marito veniva condannato dalla Corte d’Appello di Trieste che aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Udine per diversi reati, fra cui appunto quello di cui all’articolo 12 sexies l. 898 /70 (sottrazione all’obbligo di corresponsione dell’assegno mensile a favore dei figli minori) e, anche con riferimento a tale tipo di reato, proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che il reato di cui all’art. 12 sexies l. 898/70 non sarebbe stato sussistente né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo.

I Giudici della Suprema Corte, però, hanno dato sostanzialmente torto all’ex marito poiché, si legge nella motivazione, “l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento è inderogabile e indisponibile e non può essere sostituito con prestazioni di altra natura, tanto più che l’accollo dei pagamento delle rate dei mutuo dell’ immobile costituito in fondo patrimoniale e i relativi versamenti sono temporalmente collocati nel periodo di tempo tra il dicembre 2006 e l’agosto 2007, quando la contestazione dei reato di cui all’art. 12 sexies spazia dal giugno 2008 al gennaio 2009, in epoca quindi marcatamente successiva ai versamenti delle rate di mutuo che, secondo il ricorrente, avrebbero sostituito il contenuto dell’obbligo di corresponsione dell’assegno ai figli minori. Nessuna mancanza o illogicità manifesta della motivazione è quindi sostenibile nel caso in esame, nemmeno in riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, che la Corte territoriale individua, seppur sinteticamente e per derivazione, dal fatto, pacifico in causa e presupposto dalla stessa tesi difensiva, della cosciente e volontaria omissione della corresponsione di quanto dovuto”.