Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza n. 37731 del 2025
I Giudici della Suprema Corte hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un ex coniuge contro la sentenza del Tribunale di Vicenza, confermata dalla Corte di appello, che lo condannava per il reato di cui all’art. 570 bis del codice penale.
La Corte si esprimeva così sulla questione: “A fronte delle argomentazioni della sentenza impugnata il ricorrente ha censurato, sostanzialmente, di non essere stato interpellato in occasione delle spese straordinarie sostenute dalla moglie separata. Al riguardo va premesso, come già affermato di recente da questa Corte, che il reato di cui all’art. 570 – bis cod. pen. può essere integrato anche dal mancato pagamento delle spese straordinarie, previste nel titolo giudiziario o in un accordo tra coniugi, destinate a soddisfare bisogni dei figli prevedibili nel loro ripetersi ad intervalli di tempo più o meno ampi, nonché delle spese imprevedibili, che risultano indispensabili per l’interesse dei predetti (Sez. 6, n. 19715 del 04/04/2025, C., Rv. 288086 – 01). Si è osservato che la formulazione letterale della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 570 – bis cod. pen. (che “punisce il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”), rinvia non solo all’assegno (cioè alla previsione di una corresponsione periodica), ma, più in generale, agli obblighi di natura economica in materia di affido dei figli che, come le descritte spese straordinarie, con l’assegno condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento. L’art. 147 cod. civ. impone, infatti, ai genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in modo da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, per quanto possibile, analogo a quello goduto in precedenza in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero di separazione.
Viene poi specificato dalla Corte che: “L’inadempimento degli obblighi di natura economica è, dunque, riconducibile, senza violare la tipicità della condotta incriminatrice di cui all’art. 570 – bis cod. pen., anche al mancato pagamento delle spese straordinarie previste dal titolo giudiziario o consensuale, senza che, in questa sede, assumano rilevanza problematiche inerenti al rimborso o all’esercizio di un’azione di accertamento, che rilevano in sede civile, sempre che sia provato l’omesso versamento della quota dovuta e la tipologia delle spese straordinarie che il coniuge ha sostenuto.”