Cassazione, Sez. I, ordinanza 16 settembre 2025, n. 25306
Il caso in questione riguarda un provvedimento del tribunale per i minorenni di l’Aquila, che affidava due minori al servizio sociale di Vasto, con prescrizione di collocamento delle minori in adeguata struttura e con regolamentazione di incontri protetti con i genitori, la cui responsabilità genitoriale veniva sospesa.
Il medesimo Tribunale, successivamente, dichiarava, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 336 cod. civ., i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale sulle figlie minori affidando le stesse al servizio sociale per ogni necessario sostegno e confermando il loro collocamento in casa-famiglia.
La Corte di Appello di l’Aquila, poi rigettava il reclamo presentato dai genitori, i quali, infine ricorrevano in Cassazione, lamentando, fra l’altro, che la Corte distrettuale, nel suo itinerario logico-argomentativo, non aveva tenuto conto della circostanza che la misura ablativa della responsabilità genitoriale deve costituire un’extrema ratio, alla cui pronuncia si può ricorrere solo quando non siano prospettabili, nel caso concreto, altre forme di modulazione del contenuto giuridico del rapporto tra genitori e figli.
La Cassazione nel rigettare il ricorso, osserva che: “questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, in tema di responsabilità genitoriale, che la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti (Cass. 24708/2024).
Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, dunque, è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. 12237/2023).
I giudici distrettuali hanno confermato il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale ponendosi proprio in questa prospettiva, dopo essersi preoccupati di valutare l’affidabilità dei genitori a curare gli interessi delle figlie minori e all’esito di una prognosi sulla loro effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali.
In quest’ottica il provvedimento impugnato, una volta constatati la grave situazione di disagio vissuta dalle minori e il loro netto rifiuto ai rapporti con i genitori, ha registrato che gli odierni ricorrenti avevano manifestato una “chiusura totale verso ogni forma di collaborazione ed ogni tipo di intervento diretto al superamento della situazione di malessere delle minori”, manifestando “atteggiamenti concentrati su sé stessi e sulla tutela della loro posizione e reputazione piuttosto che sul superamento delle problematiche interessanti le figlie”.