il genitore non convivente non può agire direttamente nei confronti dell’altro genitore per ottenere il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente

Cassazione, Sez. I, ordinanza 13 maggio 2026 n. 13986

Con la recente ordinanza n. 13986 del 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta facendo chiarezza sul tema del mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, nello specifico sulla questione relativa alla possibilità per il genitore che sostiene in concreto le spese del figlio di agire direttamente nei confronti dell’altro genitore per ottenere il contributo al mantenimento.
Sia il Tribunale sia la Corte d’appello hanno negato alla madre la possibilità di agire in proprio per ottenere il contributo al mantenimento del figlio. I giudici di merito hanno, infatti, ritenuto non dimostrata né la convivenza con il figlio né la sua posizione di effettivo ed esclusivo punto di riferimento, evidenziando che il giovane, ormai quasi trentenne, viveva autonomamente da anni e che il padre aveva comunque fornito un contributo economico al suo sostentamento.
La Corte di Cassazione ha confermato sostanzialmente l’impostazione dei giudici di merito che avevano escluso la legittimazione attiva della madre, ritenendo non integrata la qualità di “genitore di riferimento”. In particolare, con riferimento al contributo al mantenimento e alla legittimazione del genitore non convivente, la Corte sosteneva che: “Tale contributo, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente al figlio. Vi è altresì una legittimazione iure proprio del genitore convivente, concorrente con quella del figlio maggiorenne ma non autonomo economicamente, ad ottenere un contributo al mantenimento del figlio da parte del genitore non convivente. È la coabitazione che può consentire la deroga alla regola generale della corresponsione diretta al figlio maggiorenne. Ciò si giustifica con le spese che ovviamente il genitore convivente deve mensilmente sostenere nell’interesse del figlio. Si deroga a quanto appena detto unicamente nel caso in cui il genitore non convivente, che richieda il contributo di mantenimento, sia palesemente il genitore di riferimento, sia pur appunto non convivente”.