Cassazione civile sez. I, ordinanza n. 25622 del 18.9.2025

Il caso esaminato dai giudici della Suprema Corte si riferisce a una pronuncia della Corte d’Appello  di Roma che aveva respinto la richiesta di un padre di revoca dell’assegno di mantenimento per un figlio maggiorenne, poiché, secondo quanto motivato dalla Corte il figlio si trova “nel periodo conclusivo della propria formazione di studi propedeutica ad un inserimento professionale, e necessita quindi di un sostegno che può essere decisivo ai fini dell’obiettivo da raggiungere e dei tempi più veloci per della propria formazione di studi propedeutica ad un inserimento professionale”.

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, considerando corretti i presupposti della decisione della Corte di Appello, poiché, per i giudici della Cassazione, quest’ultima ha verificato che “il figlio era nella fase finale della formazione e che ciò gli avrebbe consentito -come di fatto il padre deduce che abbia consentito- l’inserimento nel mondo del lavoro e pertanto necessitava ancora di un supporto economico da parte del padre. Si tratta di una valutazione di merito non rivedibile in questa sede, fondata, in diritto, su una corretta lettura del combinato disposto degli artt. 315-bis e 337- septies c.c. poiché l’obbligo di mantenimento non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l’autonomia economica, o avrebbe dovuto raggiungerla secondo i paramenti di una diligente condotta, da accertare con riferimento al caso concreto (Cass. n. 19589/2011; Cass. n. 12121/2025; Cass. n. 23673/2006).”