Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti trova un limite nel superiore interesse del minore
Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 1744 del 26 gennaio 2026
La recente decisione della Cassazione civile ha nuovamente affrontato il tema del rapporto tra ascendenti e nipoti, confermando l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza che prevede la centralità della tutela dell’interesse del minore e la discrezionalità del giudice nella valutazione di conflitti familiari complessi.
Il caso in questione trae origine dalla decisione del Tribunale dei Minorenni di Roma di interrompere totalmente i rapporti tra i nonni materni, che avevano adito il Tribunale per far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti, previsto dall’art. 317 bis del codice civile, e le nipoti di quest’ultimi, per evitare pregiudizi al benessere delle minori. Successivamente alla conferma della decisone da parte della Corte di appello, i ricorrenti proponevano ricorso per Cassazione.
In particolare, riguardo al secondo motivo presentato dai ricorrenti, con il quale veniva dedotta una violazione e falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma, della Costituzione e nullità del decreto per inosservanza del c.d. best interest of the child, la Corte è intervenuta specificando che: “La diversa declinazione offerta in ricorso del principio del cd. best interest la cui attuazione suggerirebbe, al più, a fronte del segnalato conflitto, una rimodulazione o modifica delle frequentazioni tra nonni e nipoti in applicazione, pure, di un generale principio di proporzionalità, non vale a individuare una regola destinata comunque ad affermarsi in materia e la cui violazione scardinerebbe la struttura logico-argomentativa della decisione. Il motivo di ricorso prospetta piuttosto una alternativa soluzione di merito, esito di una diversa valutazione della vicenda, in fatto. La conclusione che le tensioni tra gli adulti non possono giustificare la recisione di ogni legame tra nonni e nipoti ma, al più, una diversa loro frequentazione per limitare le occasioni di scontro, non si erge a regola destinata a inficiare, nella sua generale portata, la diversa motivazione resa dalla Corte d’Appello.”
La Corte, dunque, sottolinea la natura non assoluta del diritto degli ascendenti e la necessità, per il giudice di merito, di verificare sempre l’effettiva capacità dei nonni a contribuire in maniera positiva al progetto educativo del minore e, nello specifico, afferma che: “Quanto vale, piuttosto, a definire il margine di operatività del principio dell’interesse del minore nella fattispecie di cui all’art. 317-bis cod civ., è la riscontrata, dal giudice del merito, fruttuosa collaborazione tra ascendenti e genitori per l’adempimento dei relativi obblighi educativi così da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo del minore, nel preciso vantaggio a questi derivante dalla partecipazione degli ascendenti (Cass., Sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2881).”