Cassazione, Ordinanza del 12 marzo 2024 n. 6455

La questione posta all’attenzione della Corte di cassazione si riferisce ad un ricorso avverso una decisione della Corte di Appello di Firenze che, in un giudizio divorzile, in parziale modifica della decisione di primo grado, aveva disposto, tra le altre cose,  l’aumento dell’assegno di mantenimento, posto a carico del padre per la figlia nata da precedente matrimonio, da € 1.000 a € 2.000 mensili, in ragione dell’incremento delle esigenze della minore e della più ampia permanenza temporale presso la madre. Il padre, oltretutto, aveva costituito una nuova famiglia, con moglie senza lavoro e due figli, con i connessi oneri di mantenimento.

La Suprema Corte sottolinea preliminarmente che: “Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la quantificazione dell’assegno di mantenimento previsto in favore del figlio, deve tenere conto non solo delle “rispettive sostanze”, ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. n. 6197/2005 e Cass. n. 3974/2002 ), in uno con la considerazione delle esigenze attuali del figlio (Cass. n. 4811/2018 ; Cass., n. 16739/2020 e Cass. n. 19299/2020 ), nonché dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. 17089/2013 ).

Inoltre, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli con il nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza che può incidere nella determinazione dell’importo dovuto in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico (Cass. n. 14175/2016 ; Cass. n. 21818/2021 ).”

Conclude pertanto la Corte di Cassazione affermando che: “Nel caso in esame, la Corte di merito non si è attenuta ai principi ricordati, essendo la motivazione sul raddoppio del mantenimento della figlia minore del tutto generica ed apodittica, oltre che costituente violazione delle norme succitate, essendo fondata sul solo presuntivo incremento delle esigenze della minore e sulla valorizzazione della più ampia permanenza temporale presso la madre, atteso che non vengono in alcun modo illustrate le ragioni del così cospicuo aumento, né vengono presi in esame ad alcun titolo i sopravvenuti oneri di mantenimento rispetto alla nuova prole”