Nonostante la legislatura sia appena iniziata, il 6 aprile entra in vigore il decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21, che, fra le nuove norme, prevede anche l’articolo 570 bis del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio), il quale cita testualmente: “Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”. Le pene previste dall’articolo 570 c.p. sono la reclusione fino ad un anno o la multa da euro 103 ad euro 1.032.

Questo nuovo articolo, indubbiamente si rendeva necessario, vista, fra l’altro, l’enorme confusione che si era creata, con le precedenti norme di cui agli articoli 12 sexies della legge sul divorzio e 3 della legge 54 del 2006. Uno degli effetti della nuova legge è stato quello di abrogare tali norme.

Il precedente articolo 12 sexies della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (legge sul divorzio), ormai abrogato, citava testualmente: “ al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione  dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6  della presente legge si applicano le pene previste dall’articolo 570 del codice penale”. L’articolo 3 della legge 54 del 2006 estendeva poi la previsione di cui all’articolo 12 sexies prevista per i coniugi divorziati anche ai coniugi separati, stabilendo che “nel caso di violazioni di obblighi di natura economica, si applica l’articolo 12 sexies della legge 1 dicembre 1970 n. 898”.

Non si può non capire come questa frammentazione di norme e di previsioni, l’una relativa ai genitori divorziati, l’altra relativa ai genitori separati, creava un enorme confusione. Oltretutto perché l’articolo 3 della legge n. 54 sopra citata andava soggetto ad interpretazione non facile. A tal riguardo, infatti, era intervenuta la Cassazione a chiarire che nel caso di coppie separate era solo il mancato mantenimento nei confronti dei figli ad essere sanzionato penalmente e non anche quello nei confronti del coniuge beneficiario dell’assegno, per il quale restava attivabile solo la tutela di cui all’articolo 570 del codice penale (Cass. 6 ottobre 2011 n. 36263), poiché, a giudizio della Corte la “violazione degli obblighi di natura economica” di cui parla l’articolo 3 della predetta legge, riguardava esclusivamente quelli regolamentati dalla stessa legge 54 del 2006, ovvero gli obblighi di natura economica di un genitore a favore dei figli (minorenni o maggiorenni). Ne discendeva, inoltre, come altra conseguenza che potevano verificarsi dei casi in cui un coniuge separato poteva andare incontro a responsabilità penale sia ex articolo 3 della legge 54 del 2006 sia ex articolo 570 del codice penale.

L’articolo 570 bis, quindi, cerca di eliminare tale confusione poiché parla di “coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero del coniuge che viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

Infine, un ultima riflessione: il nuovo articolo 570 bis non riguarda le coppie di fatto ma solo quelle sposate, infatti l’articolo stesso parla di coniugi. Quindi una eventuale violazione di natura economica di un convivente nei confronti dei figli minori potrà solo configurare l’ipotesi di reato di cui all’articolo 570 del codice penale (poiché tale articolo si riferisce a chiunque, per quanto riguarda l’autore del reato). In tal caso, i presupposti per poter configurare il reato saranno quelli descritti nello stesso articolo 570 c.p.