Affinché la condotta di uno dei due coniugi possa integrare l’ipotesi criminosa prevista dall’articolo 574 c.p., è necessario che il comportamento dell’agente porti ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza dell’altro genitore, così da impedirgli l’esercizio della funzione educativa ed i poteri inerenti all’affidamento rendendogli impossibile l’ufficio che gli è stato conferito dall’ordinamento nell’interesse del minore stesso e della società (Cass., Sez. VI, 8 aprile 1999 – 16 giugno 1999, n. 7836). Il delitto di cui all’articolo 574 c.p. è plurioffensivo in quanto lede non soltanto il diritto di chi esercita la potestà del genitore , ma anche quello del figlio a vivere nell’habitat naturale (Cass. 7 luglio 1992, Bonato) con la conseguenza che per integrare il delitto contestato è necessario che l’agente prenda con sé il figlio, contro la volontà dell’altro genitore, per un periodo di tempo rilevante, tanto da impedire all’altro genitore di esplicare la propria potestà e di sottrarre il bambino dal luogo di abituale dimora