Occorrono ulteriori elementi rivelatori della personalità del minore, ai fini della concessione del perdono giudiziale, quali le circostanze e le modalità dell’azione, l’intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali, poiché la prognosi di futuro buon comportamento dell’imputato non può essere basata sul solo elemento dell’incensuratezza