Cambio di scuola del minore – l’ordinanza temporanea e urgente incontra dei limiti nel reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c.

Cassazione, ordinanza n. 17245 del 1 giugno 2026

Il provvedimento con cui, nel corso del giudizio, il tribunale dispone il trasferimento del minore ad altro istituto scolastico situato nel comune di residenza prevalente non integra, di per sé, una sostanziale modifica dell’affidamento o della collocazione del minore e, come tale, non è reclamabile ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c., essendo il reclamo immediato riservato ai soli provvedimenti temporanei che incidono in modo rilevante sui diritti genitoriali o sul rapporto genitore figlio; le maggiori difficoltà logistiche lamentate dal genitore non assumono rilievo ai fini dell’ammissibilità del reclamo e possono essere eventualmente compensate mediante altri accorgimenti nel regime di frequentazione, nel rispetto del superiore interesse del minore e del suo diritto alla bigenitorialità.

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