Atti persecutori commessi nell’ambito di una relazione sentimentale: irrilevante la stabilità del rapporto ai fini dell’aggravante
Cassazione Penale, sentenza n. 19952 del 29 maggio 2026
Con la recente sentenza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato in materia di reati commessi nell’ambito di relazioni affettive.
La vicenda esaminata dalla Suprema Corte riguarda una condanna per lesioni personali e atti persecutori aggravati ai danni di una donna con la quale l’imputato aveva intrattenuto una relazione sentimentale. La difesa aveva contestato la sussistenza dell’aggravante sostenendo che la persona offesa aveva sempre escluso la volontà di instaurare una relazione seria e che, proprio per tale ragione, non potesse ritenersi esistente quel rapporto di fiducia che giustifica il più severo trattamento sanzionatorio.
La Corte ha ritenuto infondata tale impostazione, affermando che: “tale assunto muove dal presupposto che la relazione affettiva, posta a fondamento della fattispecie circostanziata, si sostanzi nella condivisione di una comune scelta di vita (ipotesi coperta con la specifica e parallela indicazione del rapporto di coniugio), laddove la previsione di un aggravamento di pena trova la sua giustificazione in una dimensione più limitata: nel legame di fiducia che si instaura in conseguenza di una qualsiasi relazione affettiva (attuale o passata); legame che rende la vittima più vulnerabile alle aggressioni provenienti da un soggetto sul quale, al contrario, ripone aspettative di tutela e protezione (Sez. 3, n. 11920 del 09/01/2018, B., 272383), poiché è proprio l’abuso o l’approfittamento di tale legame di fiducia a costituire il fondamento della ratio normativa (Sez. 5, n. 21641 del 02/03/2023, C., Rv. 284696). Un rapporto di fiducia, tuttavia, che prescinde dalla stabilità o meno del rapporto o dalla sua intensità, caratterizzandone l’essenza anche laddove l’aspettativa invocata dalla difesa manchi.”
La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso, sottolineando che, ai fini dell’applicazione dell’aggravante, non è necessario che il rapporto tra autore e vittima sia stabile, duraturo o caratterizzato da un progetto di vita comune.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, il fondamento dell’aggravante non va ricercato nella stabilità del rapporto né nella condivisione di un progetto di vita, ma nel legame fiduciario che nasce da una relazione affettiva.