Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza n. 30178 del 15 novembre 2025
La fattispecie in esame trae origine dal ricorso di un ex marito, il quale lamentava che la Corte di Appello di Brescia, in assenza di un motivo di gravame incidentale e in assenza della relativa domanda, aveva riconosciuto l’assegno di mantenimento con finalità perequative, affermando che non esistevano necessità assistenziali da soddisfare.
La Corte, relativamente alla violazione degli articoli 112, 343, 345, 346 e 348 c.p.c., denunciata dal ricorrente, interveniva affermando che : ” In sede di legittimità occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’articolo 112 c.p.c. per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale. Nel caso in cui venga, invece, in contestazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (v. Cass. 20 agosto 2002, n. 12259; Cass. 5 agosto 2005, n. 16596; Cass. 7 luglio 2006, n. 15603; Cass. 18 maggio 2012, n. 7932). Tale principio è stato ribadito con continuità da questa Corte giacché l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito e il dedotto errore del giudice non si configura come error in procedendo “laddove attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte” (Cass., n. 1545/2016; Cass. n. 26454/2021). Nella specie, risulta chiaro che a fronte della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile v’è stata sia in primo che in secondo grado una risposta – peraltro convergente, salvo il quantum – circa i presupposti per il riconoscimento di un assegno di natura perequativo compensativa, onde non v’era alcuna necessità per l’odierna resistente di formulare appello incidentale, né la Corte di merito è incorsa in alcuna ultrapetizione, avendo solo ridimensionato l’assegno già riconosciuto in prime cure nella funzione perequativo-compensativa.”
Con tale decisione la Corte di cassazione ha confermato la correttezza dell’interpretazione della Corte d’Appello circa la natura non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell’assegno divorzile, dichiarando peraltro inammissibile il motivo relativo alla presunta carenza di motivazione, trattandosi di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità.