Cassazione – sesta sezione civile – ordinanza n. 2127 –  3 febbraio 2016

La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un padre avverso la sentenza del Tribunale di Monza, che aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di Pace di Desio, secondo cui l’uomo doveva corrispondere alla ex moglie il 50 % delle spese straordinarie sostenute dalla stessa per i figli, ammontanti ad euro 4.971.

La particolarità della situazione presa in esame dalla Corte risiede nel fatto che tali spese straordinarie sostenute dalla madre per l’asilo privato delle minori non erano state concordate con l’ex marito a separazione avvenuta, secondo quanto sostenuto dall’uomo, ma, secondo quanto sostenuto dalla ex moglie, tale decisione era frutto di un accordo preso quando erano ancora sposati e convivevano e quindi non doveva essere rinnovato dopo la separazione.

La Corte, con la propria decisione, ha chiarito che l’unica valutazione che deve fare il giudice, è “verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori”.

In tal modo, è stato ribadito l’indirizzo costante della giurisprudenza in materia di partecipazione alle spese straordinarie per l’educazione e l’istruzione dei figli, chiarendo che “non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli un obbligo di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli”. Hanno, inoltre sottolineato i Giudici della Suprema Corte che “a carico del genitore che vive con i figli non vi è un obbligo di concertazione preventiva con l’altro genitore, in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, se non adempiuto, comporta la perdita del diritto al rimborso”.