Cassazione – ordinanza n. 15148 – 12 maggio 2022

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un padre, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che aveva in parte confermato la decisione del Tribunale di primo grado di condannarlo al risarcimento del danno, patrimoniale e non, per violazione degli obblighi familiari di mantenimento ed assistenza del figlio.

Nell’ordinanza in esame, infatti, i giudici hanno affermato: “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte l’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza (Cass., sez. 1, 22/11/2013, n. 26205, Cass., sez. 1, 10/04/2012, n. 5652; Cass., sez. 1, 20/12/2011, n. 27653; Cass., sez. 1, 3/11/2006, n. 23596), producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitore, ai sensi dell’art. 261 cod. civ., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell’art. 148 cod. civ. L’obbligazione […] trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio (fra le molte conformi, Cass., sez. 1, 6/11/2009 n. 23630), per cui l’obbligo di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Con la ulteriore conseguenza che, anche nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (Cass., sez. 1, 22/11/2013, n. 26205; Cass., sez. 1, 10/4/2012, n. 5652; Cass., sez. 1, 14/05/2003, n. 73876)”.

La Cassazione ha, inoltre, specificato: “La decisione impugnata si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità che, enucleando la nozione di illecito endofamiliare, ritiene che la violazione dei relativi doveri non trovi la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma comporta che la relativa violazione, nell’ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 c.c., come reinterpretato alla luce dei principi recentemente e ripetutamente affermati da questa stessa Corte in tema di danni alla persona […]. Difatti, all’esito dell’esame del materiale probatorio acquisito, accertato che il […] aveva omesso di onorare i propri doveri di genitore, la Corte di merito ha correttamente ritenuto sussistente il danno lamentato e risarcibile il relativo pregiudizio, in conseguenza della lesione di diritti inviolabili (o fondamentali) della persona, oggetto della tutela costituzionale (artt. 2 e 30 Cost.).”