Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza n. 38403 del 26 novembre 2025 

Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione prende in esame la decisone della Corte d’appello di Ancona che riformava la sentenza con la quale il Tribunale aveva condannato l’imputata per il reato di maltrattamenti su minori (art. 572 c.p.). Alla base della decisione della Corte d’appello vi era l’esclusione della volontà dell’imputata di porre in essere comportamenti vessatori nei confronti dei minori e, di conseguenza, la mancata considerazione degli stessi come penalmente rilevanti.

La Corte di Cassazione è così intervenuta facendo chiarezza sull’elemento soggettivo del reato in questione, specificando che:  “affinché sussista l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 572 cod. pen. non è necessario che l’agente abbia agito per infliggere sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, ma basta il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo e con un dolo unitario, seppure con interruzioni e modalità non programmatiche (Sez. 6, n. 15680 del 28/03/2012, Rv. 252586; Sez. 6, n. 27048 del 18/03/2008, Rv. 240879), bastando la consapevolezza dell’autore del reato di persistere in un’attività vessatoria, già attuata in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima. (Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, Rv. 279326). Su questa base, la motivazione della sentenza impugnata risulta manifestamente illogica, perché, mentre ritiene dimostrata la realizzazione, con frequenza e abitualità, di condotte di sopraffazione e prevaricatorie da parte della imputata ai danni dei minorenni, per altro verso esclude che, nonostante la reiterazione di condotte obiettivamente affliggenti per i bambini, la maestra fosse consapevole del suo persistere in una attività lesiva della loro integrità fisica e psicologica.”

Nella sentenza impugnata, la Corte d’appello aveva riconosciuto le condotte materiali dell’imputata, non tenendo però adeguatamente in considerazione le ragioni della sentenza del Tribunale riguardo all’elemento soggettivo. Venivano, inoltre, trascurati gli effetti negativi delle condotte sui minori, quali rifiuto dell’asilo e disturbi vari.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha stabilito che: “la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio da effettuare mediante un puntuale confronto con le argomentazioni sviluppate dalla sentenza di primo grado da svolgere adottando come criterio il principio normativo prima richiamato.”