Addebito della separazione per infedeltà coniugale, assegno di mantenimento e instaurazione di una nuova convivenza: criteri di prova ed effetti economici tra le parti.
Cassazione, ordinanza n. 5896 del 16 marzo 2026
Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione affronta il tema dell’addebito della separazione in presenza di infedeltà coniugale e quello del diritto all’assegno di mantenimento, in presenza di una convivenza more uxorio
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte ha confermato la decisione con la quale la Corte d’Appello di Milano aveva addebitato la separazione alla ex coniuge per violazione dell’obbligo di fedeltà e aveva rigettato la sua domanda di assegno di mantenimento, revocando quello precedentemente concesso.
Con riferimento al rigetto della domanda di assegno di mantenimento osserva la Cassazione che:
“nel respingere la relativa domanda la Corte di merito ha valorizzato, sì, il fatto della convivenza attuale con altro compagno (in conformità ai principi stabiliti da questa Corte in materia, per i quali il diritto dell’assegno di mantenimento può essere negato allorché l’altro coniuge abbia instaurato con altra persona una convivenza che assuma i caratteri di stabilità e continuità: “In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che grava sull’altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi “more uxorio” siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce “in melius” sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati” (Cass. n. 16982/2018; conformi 32871/2018; Cass. n. 34728/2023) ma, altresì, il fatto che la ricorrente non aveva provato l’impossibilità oggettiva di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, non avendo dimostrato patologie invalidanti ed essendo in grado – pur avendo 57 anni- di poter reperire un lavoro remunerativo avendo in costanza di matrimonio sempre lavorato.”