Stalking e divieto di comunicazione: la violazione della misura cautelare può configurarsi anche attraverso i social media

Cass. Penale, Sez. V, sentenza 24 settembre 2026, n. 34446

Nel caso analizzato dalla Suprema Corte, è stato chiarito che la violazione del divieto di comunicazione con la persona offesa, imposto nell’ambito degli arresti domiciliari per il reato di stalking di cui all’art. 612 c.p., può realizzarsi anche attraverso la pubblicazione di messaggi sui social network.
Nello specifico: “la giurisprudenza di questa Corte ha, quindi, affermato che, in tema di arresti domiciliari, sussiste violazione del divieto di comunicare con la persona offesa non solo nel caso in cui la comunicazione sia a quest’ultima rivolta direttamente, ma anche nell’eventualità in cui essa avvenga in modo indiretto, mediante la pubblicazione sui “social media” di messaggi rivolti a una pluralità indeterminata di soggetti, a condizione che la persona offesa abbia accesso allo stesso canale e che risulti univocamente individuabile quale destinataria, in ragione del tenore e del contenuto del messaggio (Sez. 6, n. 41251 del 14/11/2025, Rv. 289029 – 01). Il post pubblicato su un social network costituisce, dunque, un atto comunicativo in senso funzionale, perché consiste nella trasmissione unilaterale di un contenuto a destinatari plurimi, determinati o indeterminati. Se è vero che esso non integra una “corrispondenza”, nel senso di una comunicazione” di pensiero tra persone determinate (Sez. 5, n. 12603 del 02/02/2017, Rv. 269517 – 01), la cui “segretezza” è tutelata dall’art. 15 della Costituzione, tuttavia è senz’altro qualificabile come una “forma di comunicazione” la corrispondenza non esaurisce, infatti, la categoria della comunicazione, intercorrendo tra i due concetti – stando all’indicazione interpretativa offerta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 170 del 2023 – “un rapporto di species ad genus”. Ne consegue che la pubblicazione di contenuti di pensiero sui social network, se incide sul regime di loro tutela, non li sottrae al più generale fenomeno giuridico della comunicazione.”
Non è necessario, dunque, che la comunicazione sia rivolta direttamente alla persona interessata, essendo sufficiente che quest’ultima abbia accesso al canale utilizzato e sia chiaramente individuabile come destinataria del messaggio in ragione del suo contenuto. La Corte ha quindi confermato la decisone del Tribunale di aggravare la misura cautelare, sostenendo che: “ il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o lo assistono, eventualmente imposto all’indagato o imputato sottoposto ad arresti domiciliari, ai sensi dell’art. 284, secondo comma, cod. pen., possa essere violato anche indirettamente mediante la pubblicazione, sui social media, di messaggi rivolti a una pluralità indeterminata, purché la persona offesa abbia accesso al medesimo canale e sia univocamente individuabile quale destinataria in ragione del tenore e del contenuto del messaggio (Sez. 6, n. 41251 del 2025, cit.).”