Reato di maltrattamenti in famiglia: la reciprocità degli insulti e delle offese non esclude la configurabilità del reato quando il rapporto sia caratterizzato dalla prevaricazione sistematica di uno dei partner sull’altro.

Cass. Penale, Sez. VI, sentenza 5 ottobre 2026, n. 35299

Con la decisione in esame, la Corte di cassazione è tornata a chiarire i confini tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e la mera conflittualità di coppia, ribadendo che la reciprocità degli insulti e delle offese non esclude la configurabilità del reato quando il rapporto sia caratterizzato dalla prevaricazione sistematica di uno dei partner sull’altro.

Nello specifico: “la reciprocità delle offese non esclude la configurabilità del delitto, sempre che le parti si pongano su un piano “asimmetrico”, di generale prevaricazione dell’una sull’altra, dovendosi, altrimenti, ricondurre la condotta ad una ordinaria “litigiosità di coppia”, penalmente irrilevante” (Sez. 6, n. 9773 del 25/02/2026, R., Rv. 289687 – 01); in altri termini, la c.d. “litigiosità di coppia”, per essere penalmente irrilevante, “presuppone che le parti della relazione si confrontino, anche veementemente, ma su un piano paritetico, di reciproca accettazione del diritto di ciascuno ad esprimere il proprio punto di vista” (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273 – 01); diversamente, quando difetti il piano paritetico e vi sia una sistematica condotta lesiva della dignità e della sfera di autodeterminazione della persona offesa, è ravvisabile il delitto di maltrattamenti, il quale “non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell’agente” (Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284107 – 01), non essendo il reato escluso da “sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima” (Sez. 3, n. 46043 del 20/03/2018, C., Rv. 274519 – 02). D’altra parte, “il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri, poiché l’art. 572 cod. pen., non prevedendo spazi di impunità in relazione ad improprie forme di autotutela, non consente alcuna “compensazione” fra condotte penalmente rilevanti poste in essere vicendevolmente” (Sez. 1, n. 19769 del 10/04/2024, P., Rv. 286399 – 01; conf. Sez. 3, n. 12026 del 24/01/2020, M., Rv. 278968 – 01).”

Ai fini della distinzione, dunque, è sempre necessaria una concreta valutazione delle dinamiche della relazione: mentre le discussioni, anche accese, tra partner che si confrontano su un piano paritario rimangono penalmente irrilevanti, le condotte abituali che ledono la dignità e la libertà di autodeterminazione della persona offesa possono integrare il reato previsto dall’art. 572 c.p.