Affinché si configuri il reato di cui all’articolo 570 bis c.p. per omesso mantenimento del figlio maggiorenne, occorre verificare l’effettiva autosufficienza economica del figlio e la permanenza dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore.
Cass. Penale, Sez. VI, sentenza 20 ottobre 2026, n. 36823
La Suprema Corte ha ribadito che la condanna per omesso versamento dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, ai sensi dell’art. 570-bis c.p., richiede una verifica dell’effettiva persistenza dell’obbligo, che non può essere desunta dalla sola mancata revoca del provvedimento civile. Nel caso esaminato, la Corte ha accolto il ricorso del padre, censurando l’omessa valutazione dell’attività lavorativa svolta dalla figlia e della sua possibile indipendenza economica.
La Corte, infatti, ha affermato che: “La Corte di appello di Lecce, ai fini della sussistenza del reato, ha valorizzato esclusivamente un dato formale (che l’imputato non aveva chiesto la revoca dell’assegno), adagiandosi su un argomento stereotipato e senza tenere in considerazione la ratio dell’istituto civile dell’assegno – e dell’obbligo di mantenimento – a carico del genitore separato e/o divorziato a favore dei figli, obbligo al quale il genitore è tenuto anche nel caso di figlio maggiorenne ma solo fino a quando questi non abbia raggiunto l’indipendenza economica. La giurisprudenza civile di legittimità ha, infatti, affermato che il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa, dimostrando, quindi, il raggiungimento di un’adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al più, un obbligo alimentare (Cass. Sez. 1, 17/09/2025, n. 25535, Rv. 676308 – 01).”
In tal senso, la Corte ha richiamato il principio secondo cui “lo svolgimento di un’attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un’adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass. Sez. 1, 15/12/2021, n. 40282, Rv. 663531 – 01).”
La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Lecce.