L’ascolto del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d’appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposto ed eseguito.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 19 ottobre 2026, n. 27185

Nel caso in esame, la Cassazione ha fatto chiarezza sul tema dell’ascolto del minore nei procedimenti relativi all’affidamento e alla responsabilità genitoriale, evidenziando che il suo rinnovo in appello non è automatico quando sia già stato effettuato in primo grado. La decisione rafforza, inoltre, il principio secondo cui il giudizio sull’idoneità genitoriale deve fondarsi sull’esame concreto dei comportamenti e sulla tutela dell’interesse dei figli, senza automatismi derivanti da diagnosi psicologiche.
In tal senso, la Corte ha precisato che: “l’audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d’appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l’ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l’esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell’ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo, fuori dalle ipotesi appena indicate, il diniego alle richieste di rinnovo essere anche implicito. (…) Nel caso di specie, a fronte dell’incontestato espletamento dell’incombente in primo grado, la previsione della possibilità per il CTU di procedere all’ascolto delle minori, se ritenuto necessario, costituisce una implicita e inequivoca valutazione del Giudice del reclamo in ordine alla non necessità di disporre nuovamente l’ascolto diretto, ritenuto utile soltanto quale adempimento funzionale all’espletamento della CTU.”
Con riferimento ai criteri che devono guidare la valutazione delle capacità genitoriali, la Corte ha poi precisato che il giudizio non può essere fondato su una diagnosi astratta, ma deve trovare riscontro nei comportamenti effettivamente accertati: “Non è infatti ammissibile far discendere dalla diagnosi di una patologia, anche se scientificamente indiscussa e a maggior ragione se dubbia, una presunzione di colpevolezza o di inadeguatezza al ruolo di genitore, scissa dalla valutazione in fatto dei comportamenti. Nel processo rilevano i fatti e i comportamenti, e pertanto è dall’osservazione e dall’analisi dei comportamenti che occorre muovere.”
La pronuncia ribadisce, dunque, che l’ascolto del minore deve essere valutato in relazione alle circostanze del caso e che le decisioni sulla responsabilità genitoriale richiedono un accertamento concreto delle condotte, sempre orientato alla tutela dell’interesse superiore dei figli.