Assegno divorzile: la funzione compensativo-perequativa presuppone la prova che la disparità economica tra gli ex coniugi sia riconducibile alle scelte di vita familiare condivise che abbiano comportato il sacrificio di concrete opportunità lavorative
Cassazione, sez. I civ. ordinanza 22 maggio 2026, n. 15661
Con la decisione in esame, la Corte di cassazione è tornata a delineare i confini della funzione compensativo-perequativa dell’assegno divorzile, ribadendo che il relativo riconoscimento presuppone la prova che la disparità economica tra gli ex coniugi sia causalmente riconducibile alle scelte di vita familiare condivise e, nello specifico, al sacrificio di concrete opportunità lavorative o di crescita professionale da parte del coniuge economicamente più debole. In difetto di tale dimostrazione, la componente compensativa dell’assegno non può trovare riconoscimento.
Nel caso di specie, la Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso con il quale la ricorrente lamentava la sproporzione economica rispetto all’ex marito, e il mancato riconoscimento del suo contributo familiare e del sacrificio lavorativo durante il matrimonio di circa 20 anni.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’Appello circa la mancanza di prova del sacrificio di opportunità lavorative da parte della ricorrente e circa la situazione economica complessiva delle parti, affermando che: ” La funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l’assegno di divorzio, sotto l’aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all’impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale (Cass., n. 27945/2023).
È stato altresì affermato che l’assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali (Cass., n. 26520/2024).”
In definitiva, con la recente decisione la Corte ha ribadito che la componente compensativo-perequativa dell’assegno divorzile non può essere riconosciuta sulla base della sola durata del matrimonio o di un generico stato di bisogno, ma richiede la dimostrazione che il divario economico tra gli ex coniugi sia conseguenza delle scelte familiari condivise e delle correlate rinunce professionali del coniuge economicamente più debole.